Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana, i loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo.
Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e
che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà
di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è
stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo.
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione.
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni.
Considerato che i popoli Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro
fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed
hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita
in una maggiore libertà.
Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste
libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di
questi impegni.
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine
che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale ed
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra
i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
- art. 1:
-
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.
- art. 2:
-
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
-
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una
persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.
- art. 3:
-
Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza
della propria persona.
- art. 4:
-
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
- art. 5:
-
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudele, inumani o degradanti.
- art. 6:
-
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
- art. 7:
-
Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
- art. 8:
-
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a
competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali
a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
- art. 9:
-
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
- art.10:
-
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei sui diritti e dei suoi doveri, nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
- art.11:
-
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel
quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
-
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
ommissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
- art.12:
-
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
- art.13:
-
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
-
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
- art.14:
-
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
-
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.
- art.15:
-
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
-
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
- art.16:
-
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
-
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
-
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e
ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
- art.17:
-
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
-
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
- art.18:
-
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o
di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia
in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
- art.19:
-
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere.
- art.20:
-
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
-
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
- art.21:
-
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
-
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
-
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità di
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
- art.22:
-
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
- art.23:
-
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste
e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
-
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
-
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione
sociale.
-
Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
- art.24:
-
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in
ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
- art.25:
-
Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni
altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
-
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
- art.26:
-
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
-
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
-
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da
impartire ai loro figli.
- art.27:
-
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
-
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.
- art.28:
-
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
- art.29:
-
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
-
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
-
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
- art.30:
-
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti
e delle libertà in essa enunciati.
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Marco Bodrato - <bodrato@sns.it>
- 13 Marzo 1995